§-1. Come noto, la Legge di Bilancio del 30 dicembre 2024 n. 207 ha modificato la disciplina prevista dal d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di diritti di copia, in vigore dal 1° gennaio 2025.
Segnatamente, l’art.1, comma 815, lett. a), L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha modificato l’art. 269 del d.P.R. 115 del 2002 in materia di diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo, che attualmente dispone:
“1. Per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.
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1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.”
Come rappresentato nella Relazione Illustrativa alla L. 30 dicembre 2024 n.207, al comma 1 è stato inserito il binomio “atti e documenti” al fine di coordinare il testo della norma sia con le disposizioni concernenti il processo (civile e penale) telematico, sia con le specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale n. 44 del 2011, come modificato dal decreto ministeriale n.217 del 2023.
Al comma 1-bis, invece, è stato previsto che la relativa disposizione, che esonera dal pagamento di diritti quanto alle copie prive di attestazione di conformità, si applichi ai casi di estrazione degli atti da parte del difensore senza alcuna mediazione del personale di cancelleria o segreteria. Al riguardo, la stessa Relazione illustrativa prevede l’inapplicabilità di tale disposizione al processo penale posto che, a differenza del processo civile, in cui il sistema informatico consente l’accesso diretto da parte dei difensori per l’estrazione delle copie o duplicati di atti e documenti dal fascicolo informatico, nel processo penale “anche il download degli atti tramite portale impone, comunque, l’intervento della cancelleria o della segreteria. Con la conseguenza che, non versandosi in un caso di “estrazione” di atti, ma piuttosto di “trasmissione telematica” da parte della cancelleria o della segreteria, l’articolo 269, comma 1-bis, non risulta applicabile”.
A tale riguardo, preme rammentare che questa Direzione generale, con nota del 17 maggio 2022, prot. DAG n.108135.U (pubblicata sul sito di questo Ministero al seguente link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_40_0.page?contentId=IGC425810), aveva già impartito agli uffici giudiziari le disposizioni da osservare per il rilascio delle copie estratte da Tiap-document@ ed inviate telematicamente agli istanti, concludendo nel senso della debenza del pagamento del diritto di copia, non trattandosi di un flusso di lavorazione automatizzato, bensì richiedendo l’intervento del personale amministrativo addetto all’Ufficio e, dunque, un costo per l’Amministrazione per la disamina e l’evasione di ciascuna istanza di rilascio di copia formulata dal richiedente.
L’art.1, comma 815, lett. b), L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto l’art.269-bis del d.P.R. 115 del 2002 in materia di diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale.
La norma, di nuova introduzione, concerne esclusivamente il processo penale telematico e dispone: “Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico».
Al riguardo, la citata Relazione Illustrativa afferma che la trasmissione telematica è da riferirsi ad atti e documenti sia nativi digitali, sia nativi analogici la cui copia informatica è stata riversata nel fascicolo informatico.
Correlativamente, al fine di adeguare i criteri di determinazione del diritto forfettizzato di copia alle nuove disposizioni, nonché di eliminare ogni riferimento a supporti ormai obsoleti, è stato modificato anche l’allegato 8 del d.P.R. 115 del 2002, in vigore dal 1° gennaio 2025, che prevede:
A fronte di tale mutato quadro normativo, sono pervenuti dagli uffici giudiziari diversi quesiti volti ad ottenere chiarimenti sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni, per cui appare necessario fornire le indicazioni che seguono, condivise con l’Ufficio di Gabinetto e l’Ufficio Legislativo di questo Ministero.
§-2. Deve innanzitutto rappresentarsi che la nuova normativa modifica la determinazione degli importi del diritto di copia solo nei casi in cui vengano richieste copie informatiche di atti e documenti.
Nello specifico, quando il rilascio della copia venga richiesto tramite trasferimento dei dati sui supporti informatici indicati dalla tabella n.8 (art.269, 1 comma), ovvero chiavette USB, CD e DVD, il costo è fissato nella misura forfettaria di euro 25,00 che deve corrispondersi per ogni singolo supporto utilizzato, indipendentemente dalla sua capienza, dal numero di pagine memorizzate o dalla tipologia di dati (audio o video) riversati sul supporto stesso.
In altre parole, il legislatore, aggiornando i riferimenti alle tipologie di supporti, diversi da quelli cartacei (essendo ormai abrogato ogni riferimento a cassetta fonografica, videofonografica e floppy disc di cui alla tabella previgente), ha inteso ancorare il costo della copia all’operazione di trasferimento dei dati su chiavette USB, CD e DVD forniti dal richiedente, superando definitivamente il criterio del calcolo in ragione del numero delle pagine memorizzate sul supporto informatico.
Tale essendo l’interpretazione da attribuire alla norma in esame, deve dunque intendersi superata, in quanto incompatibile con la legge attualmente in vigore dal 1° gennaio 2025, la disposizione di cui all’art.4, comma 5, seconda parte, del d.l. n.193/2009 (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia), nella parte in cui prevede che “Fino all'emanazione del regolamento di cui all' art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , (…) i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.”
Lo stesso Ufficio Legislativo, interpellato sul punto, ha condiviso tale interpretazione, evidenziando che la sopravvenienza delle nuove norme, che disciplinano la materia delle spese in termini non compatibili con la disposizione di cui all’art.4, comma 5, seconda parte, del d.l. n.193/2009, esclude il rischio di dubbi interpretativi in merito alla disciplina in concreto applicabile, che deve essere quindi individuata esclusivamente nell’allegato n.8, come sopra illustrato.
Quando la richiesta di rilascio di copia informatica si sostanzia nella trasmissione di atti e documenti del processo (art.269-bis), intesa come invio degli stessi tramite posta elettronica, PEC, o download dal portale, previa verifica della legittimazione del richiedente da parte del personale di cancelleria o segreteria, il costo sarà pari ad 8 euro per ogni singolo invio, indipendentemente dal numero di pagine trasmesse.
Si precisa che, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica, il numero degli invii necessari sarà determinato dalla dimensione massima dei file allegati consentita dalla casella di posta: saranno quindi necessari più invii (per ciascuno dei quali andrà corrisposto l’importo di 8 euro) se la documentazione allegata superi la dimensione consentita per ogni singola mail.
La mera richiesta di accesso agli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico, che deve essere autorizzata dall’Ufficio, non comporta il pagamento di alcun diritto di copia, che dovrà essere esatto solo in caso di istanza di rilascio della copia o di trasmissione di documenti formulata dai soggetti legittimati.
Si rammenta, come in passato, che non è consentito acquisire copia degli atti e documenti con strumenti o dispositivi informatici nella disponibilità dell’utente (ad es. cellulare, dispositivo scanner), in elusione delle disposizioni fiscali sopra richiamate.
Come di recente precisato da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 47858.U del 5/03/2025 (allegato 1), l’art. 269-bis d.P.R. n. 115 del 2002 trova applicazione a prescindere dalla integrale attuazione delle disposizioni dettate per il processo penale telematico.
Resta pienamente consentita la richiesta di rilascio di copia cartacea di atti e documenti, applicandosi, in tal caso, la disciplina di cui agli artt. 267 e 268 del d.P.R. 115/2002.
In siffatta ipotesi, il costo della copia cartacea resta disciplinato dalle tabelle contenute negli allegati 6 e 7 del medesimo testo unico, riferite rispettivamente alla copia senza certificazione di conformità e alla copia autentica, che non sono state modificate e che prevedono la determinazione del costo in base al numero delle pagine richieste.
Si rammenta che, ai sensi dell’art.4, comma 5, prima parte, del d.l. n.193/2009 (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia), è previsto l’aumento del 50 per cento dei diritti di copia cartacea indicati negli allegati 6 e 7 del d.P.R. 115/2002 (“Fino all'emanazione del regolamento di cui all' art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento”), restando attuale l’esigenza di contenere le richieste di tale tipologia di copia in favore di una trasmissione telematica dei dati o di una loro memorizzazione su supporti informatici, vista la sempre maggiore implementazione delle modalità digitali di deposito di atti e documenti nel processo penale.
Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell’art.270 del d.P.R. 115/2002 (Copia urgente su supporto cartaceo), “per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato”.
La scelta della tipologia di supporto, cartaceo o diverso da questo, è rimessa alla volontà della parte richiedente, che deciderà in base a ragioni di convenienza, senza che l’ufficio giudiziario sia tenuto a compiere attività di indirizzo dell’utenza.
Nei processi dinanzi al giudice di pace, l’art.271 del d.P.R. 115/2002 prevede che i diritti di copia sono ridotti alla metà; ne discende che, nel caso di riversamento di dati su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD), ai sensi dell’art.269, 1 comma, del d.P.R. n. 115 del 2002, l’istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfetizzato di 12,50 euro, e in caso di richiesta di trasmissione telematica di cui all’art.269-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, l’istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfetizzato di 4,00 euro (ovvero gli importi previsti nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. cit., dimezzati).
In caso di richiesta di rilascio di copia cartacea di atti e documenti (artt. 267 e 268 del d.P.R. 115/2002), la riduzione di cui all’art.271 cit. dovrà essere coordinata con la disposizione dell’art.4, comma 5, prima parte, del d.l. n.193/2009 che, come visto, prevede l’aumento del 50 per cento dei diritti di copia cartacea. Pertanto, il costo della copia cartacea di atti e documenti nei processi dinanzi al giudice di pace è fissato negli importi dimezzati di cui alle tabelle contenute negli allegati 6 e 7 del medesimo testo unico, a cui deve essere applicato l’aumento del 50%.
§-3. In definitiva, in risposta ai quesiti prospettati, si rimettono agli Uffici le disposizioni che seguono in merito alla determinazione dei diritti di copia di atti e documenti nel processo penale:
L’art.269, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, che esonera dal pagamento di diritti quanto alle copie prive di attestazione di conformità estratte direttamente dal fascicolo informatico, non si applica al processo penale.
In caso di richiesta di trasmissione telematica di cui all’art.269-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, l’istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfetizzato di 8,00 euro stabilito nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. cit., da intendersi dovuto per ogni singolo invio telematico, indipendentemente dal numero di pagine trasmesse.
La scelta della tipologia di supporto, cartaceo o diverso da questo, è rimessa alla volontà della parte richiedente, che deciderà in base a ragioni di convenienza, senza che l’ufficio giudiziario sia tenuto a compiere attività di indirizzo dell’utenza.
Nei processi dinanzi al giudice di pace, gli importi dei diritti di copia previsti nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. 115/2002 (v. art.269, 1 comma, e art.269bis del d.P.R. n. 115 del 2002) sono ridotti alla metà, ai sensi dell’art.271 del d.P.R. cit.; in caso di richiesta di rilascio di copia cartacea di atti e documenti (artt. 267 e 268 del d.P.R. 115/2002), il costo della copia è fissato negli importi dimezzati di cui alle tabelle contenute negli allegati 6 e 7 del medesimo testo unico, a cui deve essere applicato l’aumento del 50%, in virtù del combinato disposto dell’art.271 del d.P.R. 115/2002 e dell’art.4, comma 5, prima parte, del d.l. n.193/2009.
diritti_di_copia_penalecircolare_del_13.05.2025_Ministero_della_Giustizia_m_dg.DAG._92153.U.pdf m_dg.DAG.05032025.0047858.U_20250131AnconaversioneRIVPlanitario.pdfDecreto del Ministro della Giustizia n. 206 del 27/12/2024 - Regolamento concernente le modifiche al decreto del 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo penale telematico (GU n. 304 del 30/12/2024 – vigente al 30/12/2024)
PROVVEDIMENTO EX ART. 175 BIS COMMA 4 CPP - Proroga
2.Sospensione_temporanea_APP_del_02.0425_prot._493_Disposizione_nr._5.25.pdf
Decreto del Ministro della Giustizia n. 206 del 27/12/2024 - Regolamento concernente le modifiche al decreto del 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo penale telematico (GU n. 304 del 30/12/2024 – vigente al 30/12/2024)
PROVVEDIMENTO EX ART. 175 BIS COMMA 4 CPP:
Proroga della sospensione dell'utilizzo esclusivo dell'applicativo APP già disposta con provvedimento n. 1/2025 del 10.1.2025 per con conseguente possibilità di redigere e depositare atti, memorie e richieste sopra indicati in formato analogico (mediante il regime del cd “doppio binario”) fino al 30 giugno 2025
Provvedimento_ex_art._175_bis_comma_4_cpp_del_2.4.2025.pdfLa Legge di Bilancio 2025 (L. 207 del 3.12.2024) all’art 1 comma 815 ha apportato modifiche al D.P.R. n. 115 del 30.05.2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) sui diritti per l’invio della copia informatica nel procedimento penale con decorrenza dal 1° Gennaio 2025:
l’art 269 “diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo”:
- 1. Per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella nell’allegato 8 del presente Testo Unico.
- 1 bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi
è stato altresì introdotto l’art 269 bis che disciplina il nuovo
“Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale”:
- 1. Per la trasmissione da parte della segreteria* o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico».
“Diritto forfetizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica.
L'allegato n. 8 è sostituito dal seguente:
Allegato 8 (Artt. 269 e 269-bis)
|
Modalità di rilascio e tipo di supporto |
|
|
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD) |
Euro 25 per ogni supporto di dati |
| Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica*, posta elettronica certificata o portali) | Euro 8 per ogni trasmissione di dati |
* solo se sia tecnicamente possibile la trasmissione delle copie in formato elettronico via mail
Come da Circolare esplicativa sulla corretta applicazione nel settore penale si ritiene che con le modifiche apportate all’art 269, con l’introduzione dell’art. 269-bis e la completa sostituzione dell’allegato 8 del Testo Unico di Spese di Giustizia richiamato all’art 269 bis, possa intendersi che l’acquisizione delle copie di atti e documenti attraverso la visibilità del fascicolo obblighi la parte richiedente esclusivamente al pagamento di € 8,00; mentre, qualora venisse chiesto il riversamento di atti e documenti su DVD, chiavette USB, CD, allora dovrà versare € 25.00 per ogni supporto utilizzato per il riversamento dei contenuti su tali supporti.
I Supporti ovviamente dovranno essere forniti e ritirati dalla parte .
Restano fermi i diritti di copia semplice/certificata qualora il richiedente pretendesse la copia cartacea di atti e documenti.
*Fermo altresì il diritto di certificazione laddove richiesto, fissato in € 3.92 e la riduzione pari alla metà dei diritti dovuti per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace – Mod 21 bis -
diritti_di_cancelleria_in_vigore_dal_01.01.2025.pdf diritti_di_copia_penalecircolare_del_13.05.2025_Ministero_della_Giustizia_m_dg.DAG._92153.U.pdf STAMPATO_COPIE_2025__giugno_2025.pdfDecreto del Ministro della Giustizia n. 206 del 27/12/2024 - Regolamento concernente le modifiche al decreto del 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo penale telematico (GU n. 304 del 30/12/2024 – vigente al 30/12/2024)
PROVVEDIMENTO EX ART. 175 BIS COMMA 4 CPP:
1.Sospensione_temporanea_APP_del_10.01.2025_prot._39_Disposizione_nr._1.25.pdf