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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno

Informazioni dovute a tutte le persone offese

La persona offesa dal reato, detta anche “parte offesa” o “vittima”, è la persona che è titolare del diritto che è violato dall’autore del reato, ad essa è attribuito il diritto di presentare, nei casi previsti dalla legge, la “querela”, atto con il quale chiede espressamente che l’autore del reato sia perseguito penalmente.

Per fare un esempio: qualora venga pubblicato un articolo che offende la reputazione di un soggetto, la persona offesa è il soggetto diffamato.

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 212 del 2015, riguardante i “diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, è necessario fornire alle persone offese, in lingua alla stessa comprensibile, una serie di informazioni.

La denuncia può essere presentata personalmente oppure a mezzo di un procuratore speciale, se è presentata per iscritto deve essere sottoscritta dallo stesso denunciante o da un suo procuratore speciale; in detta ipotesi la procura deve essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, che deve indicare l’oggetto per cui è conferita ed i fatti cui si riferisce e che deve essere allegata alla denuncia.

Si informa che, per determinati reati espressamente previsti dalla legge, il procedimento potrà avere corso soltanto se vi è querela della persona offesa e cioè espressa richiesta di punizione dell’autore del fatto denunciato.

In particolare sono procedibili a querela i reati di: lesioni volontarie (salve le ipotesi aggravate previste dalla legge), gli atti persecutori e la violenza sessuale. Il termine per la presentazione della querela (salvo rinuncia espressa o tacita) è, in generale, di tre mesi dal giorno della notizia del fatto, e la querela può essere rimessa prima della condanna del soggetto riconosciuto responsabile. Il termine per la presentazione della querela è di sei mesi per i delitti di:

  • violenza sessuale (salvo il caso che il delitto sia aggravato o commesso in danno di minore degli anni 18), e non è consentita la remissione;

  • di atti persecutori (salvo che commessi nei confronti di minori o persona con disabilità, o se connesso con altro delitto procedibile di ufficio) e la remissione è consentita solo in forma "processuale".

La querela è, comunque, irrevocabile, se gli atti persecutori sono stati commessi mediante “minacce reiterate” gravi o commesse “con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite o con scritti anonimi, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte” (art. 612 c.2 e 339 c.p.).

Al diritto di presentare querela si può rinunciare, in modo espresso ed anche tacito; il minorenne che ha compiuto gli anni 14 può proporre querela anche se il genitore o il curatore vi abbiano rinunciato. La persona offesa nel corso delle indagini e del processo, può esercitare i diritti e le facoltà espressamente previsti dalla legge (art. 90 c.p.p.) in ogni stato e grado del procedimento, può presentare memorie, e indicare elementi di prova (eccetto che nel giudizio di Cassazione); ha anche diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e , ove costituita parte civile, ha diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; ha facoltà di partecipare alle udienze;

La persona offesa ha sempre il diritto di ricevere comunicazione delle iscrizioni (ossia in ordine al tipo di reato iscritto ed alla persona alla quale è attribuito in qualità di indagato) come previsto dall'articolo 335, commi 1, 2 e 3 ter c.p.p. e, decorsi 6 mesi dalla data di presentazione della denuncia , ovvero della querela, può chiedere di essere informata circa lo stato del procedimento, presentando apposita richiesta, personalmente o a mezzo del difensore nominato, presso la competente Procura della Repubblica.

A cura del Pubblico Ministero, verrà avvisata della richiesta di archiviazione del procedimento, nel caso in cui il delitto sia stato commesso con “violenza alla persona”. In detta ipotesi, entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso, potrà prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari; In tutti gli altri casi verrà avvisata della richiesta di archiviazione del procedimento purché nella denuncia, nella querela, o successivamente, abbia espressamente dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale richiesta di archiviazione, ed il termine per presentare opposizione è di 20 giorni.

La persona offesa ha facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato, secondo le vigenti disposizioni.Sono previste misure a protezione della persona offesa di determinati delitti. In particolare, qualora l’autore dei fatti denunciati sia un prossimo congiunto o un convivente, la vittima ha facoltà di richiedere, a sua tutela, che sia adottata, a carico dell’autore del fatto, la misura cautelare dell’ “allontanamento dalla casa familiare” (art. 282 bis c.p.p.), con contestuale divieto di avvicinamento a determinati luoghi da lei abitualmente frequentati, oppure la misura del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” (art. 282 ter c.p.p.).

La persona offesa ha diritto di ricevere, ai sensi dell’art. 282 quater comma 1 c.p.p. comunicazione dell’applicazione delle misure cautelari dell’“allontanamento dalla casa familiare” e del “divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa e dai prossimi congiunti” nei confronti dell’autore del delitto e può segnalare l’esigenza di evitare che il luogo dove abitualmente dimora risulti negli atti portati a conoscenza dell’indagato.

Ove ne faccia richiesta, nel caso di delitti commessi con “violenza alla persona” ha diritto a ricevere immediata comunicazione di eventuali:

  • “evasioni” del detenuto in custodia cautelare, o in espiazione di pena definitiva;

  • “scarcerazioni”, per cessazione della espiazione di una pena detentiva;

  • cessazioni di una misura di sicurezza detentiva (REMS e Casa di cura e di custodia).

La persona offesa straniera, vittima di sfruttamento della prostituzione, o di delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.) che si trovi in situazione di violenza o di grave sfruttamento può chiedere il “soggiorno per motivi di protezione sociale”, alle condizioni previste dall’art. art. 18 D.L.vo 286/1998; Ove dichiari di soggiornare o risiedere in Italia e manifesti l'intenzione di risiedere o soggiornare in altro Stato della Comunità Europea , nei procedimenti nei quali ha assunto la veste di “persona protetta” ed a carico dell’autore delle condotte violente in suo danno sia stata emessa la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.), ha facoltà di chiedere al giudice che ha adottato detto provvedimento l’emissione di “ordine protezione europeo”.

La richiesta può essere presentata anche dal rappresentante legale della persona protetta. Nella richiesta devono essere indicati, a pena di inammissibilità, il luogo in cui la persona protetta ha assunto o intende assumere la residenza, la durata e le ragioni del soggiorno.

Nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato, le denunce e le querele verranno trasmesse dal Procuratore della Repubblica al Procuratore Generale presso la Corte di Appello affinché ne curi l'invio all' autorità giudiziaria competente». Inoltre, ove ricorrano i presupposti, potrà richiedere l’emissione di “ordine protezione europeo”, come indicato al punto che precede;

Nella eventualità di violazione dei propri diritti può presentare memorie e denunce all’autorità giudiziaria procedente, ovvero a tutti gli uffici di polizia giudiziaria, rappresentando i fatti che ritiene avvenuti in violazione dei suoi diritti;

Alle persone offese che devono rendere dichiarazioni al Pubblico Ministero, o su delega dello stesso, alla polizia giudiziaria, e che non sono residenti nel luogo dove sono citati a comparire, spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se preventivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Si ricorda che sono presenti dei recapiti cui si può accedere attraverso i siti istituzionali, in particolare:

  • per informazioni le vittime di violenza e di atti persecutori possono contattare il numero telefonico (h 24) 1522 del Dipartimento per le Pari Opportunità;

  • che sul sito www.pariopportunita.gov.it di detto dipartimento sono anche indicati altri numeri telefonici utili da contattare: “antidiscriminazioni”, “antitratta” e contro le “mutilazioni degli organi genitali femminili”;

  • per informazioni dettagliate sulle strutture sanitarie potranno accedere al sito del Ministero della Salute: www.salute.gov.it

 

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